Mar 072016
 

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore, il 23 febbraio scorso, il DPR n.19 del 14-02-2016: Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento (G.U. Serie Generale n.43 del 22-2-2016 , suppl. ordinario n. 5). Il nuovo Regolamento, che sostituisce il D.M 30-01-1998,  era stato preannunciato dall’art. 64 del D.L.112/2008. Erano pertanto diversi anni che si attendeva questo provvedimento, indispensabile per rendere finalmente coerenti le classi di concorso con gli indirizzi di studio e gli insegnamenti introdotti dal “Riordino” del 2010. Inoltre un nuovo Regolamento era  necessario per razionalizzare e adeguare i titoli di accesso alle classi di concorso agli ordinamenti universitari succedutisi dal 1998 ad oggi e nei quali figurano numerosi nuovi corsi di laurea.

Cosa cambia e cosa non va per le ex 60/A, 59/A, 57/A , 54/A e 40/A.
Prenderemo qui in considerazione le cinque classi di concorso  di cui fanno parte docenti che appartengono a quell’area scientifica che l’ANISN rappresenta, per vocazione e per statuto, sul piano culturale e professionale.

Denominazioni, codici, accorpamenti.
La 60/A (Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia) non subisce accorpamenti e diventa A-50: Scienze naturali, chimiche e biologiche. Dalla denominazione (e, come vedremo nella “Seconda parte”, anche dagli insegnamenti) scompare la “Geografia” e scompare anche la “Microbiologia” la quale però è compresa nelle “Scienze biologiche” finalmente rese esplicite. Manca invece nel titolo, inspiegabilmente, un esplicito riferimento alle “Scienze della Terra” che rappresentano, insieme alle Scienze biologiche e alla Chimica, una disciplina centrale della A-50.
La 59/A (Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media) non subisce accorpamenti e diventa A-28: Matematica e scienze. Qui sarebbe stato opportuno dare più rilevanza e completezza alle “scienze” aggiungendole un aggettivo caratterizzante, p. es. “sperimentali”, o perlomeno assegnandole l’onore della maiuscola: “Scienze”, al pari di “Matematica”. Va comunque riconosciuto che nell’accezione scolastica comune il termine “Scienze” individua le discipline scientifiche sperimentali piuttosto che, ad es., quelle storico-sociali, giuridiche o economiche.
La 57/A (Scienza degli alimenti) non subisce accorpamenti e diventa A-31: Scienze degli alimenti mantenendo quindi, salvo l’uso del plurale, la stessa denominazione della vecchia normativa.
La 54/A (Mineralogia e geologia) a cui viene accorpata la 11/A (Arte mineraria) diventa A-32: Scienze della geologia e della mineralogia. La denominazione resta sostanzialmente la stessa ed evidenzia la predilezione, in questo Regolamento, per il sostantivo “Scienze” che introduce ben 22 diverse classi di concorso (rispetto alle 4 della precedente normativa).
La 40/A (Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell’apparato masticatorio) diventa A-15: Discipline sanitarie. Cambia completamente la denominazione e ad essa viene accorpata la ex 2/A (Anatomia, fisiopatologia oculare e laboratorio di misure oftalmiche). L’accorpamento, la denominazione, i requisiti di accesso (come vedremo oltre) e gli insegnamenti (come vedremo nella “Seconda parte”) definiscono un profilo decisamente sanitario-specialistico per la ex 40/A  che perde quindi l’originario carattere biologico. D’altra parte l’accentuazione della caratteristica sanitaria-specialistica di questa classe di concorso era iniziata nel 1994, con l’accorpamento tra le precedenti c.d.c. XLVII (Igiene, anatomia, fisiologia, patologia) e XLVIII (Igiene, anatomia, fisiologia, patologia dell’apparato masticatorio).

Requisiti di accesso
Il nuovo Regolamento sulle classi di concorso riordina i requisiti di accesso contemplando in un unico testo sia i vecchi ordinamenti universitari che quelli introdotti nel 1999 (lauree specialistiche) e nel 2004 (lauree magistrali). Il MIUR aveva comunque prodotto diversi provvedimenti, negli anni passati, per modificare e integrare i requisiti di accesso e, con il DM 9/7/2009, per equiparare le lauree del vecchio ordinamento con quelle specialistiche e magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
Il confronto tra i requisiti di accesso stabiliti dal nuovo Regolamento e quelli fissati dalla precedente normativa, evidenzia le seguenti novità:
A-50: Scienze naturali, chimiche e biologiche. Vengono aggiunte le lauree in “Farmacia e farmacia industriale” ed in “Scienze della nutrizione umana”.
A-28 : Matematica e scienze. Vengono aggiunte le lauree in “Biotecnologie” (agrarie, industriali, mediche), “Scienze della nutrizione umana”, ” Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria” e alcune lauree in “Ingegneria” (chimica, biomedica , per l’ambiente e il territorio, della sicurezza); queste ultime devono avere compreso esami di biologia, geologia, chimica, fisica e matematica. Inoltre dall’a.a. 2019/20 tutte le lauree magistrali attualmente previste (quindi anche Scienze biologiche, geologiche, naturali, chimiche, agrarie) potranno costituire titoli di accesso alla A-28 solo qualora il piano di studi abbia compreso almeno 132 crediti complessivi, di cui 90 nel triennio,  nei seguenti settori disciplinari: Matematica (almeno 30 di cui almeno 12 nel triennio), Fisica (almeno 12 di cui almeno 6 nel triennio), Chimica (almeno 6 da conseguire, in alternativa a Geologia, già nel triennio), Geologia (almeno 6 da conseguire, in alternativa a Chimica, già nel triennio), Biologia (almeno 6 complessivi) e Informatica (almeno 6 già dal triennio). E’ evidente che il provvedimento favorisce fortemente i futuri laureati in Matematica consentendone l’accesso alla A-28 pur con una insufficiente  formazione  scientifica sperimentale.
A-31: Scienze degli alimenti. Viene aggiunta la laurea in “Ingegneria della sicurezza”.
A-32 : Scienze della geologia e della mineralogia. Vengono aggiunte le lauree in “Ingegneria della sicurezza” e “Ingegneria dei sistemi edilizi”.
A-15: Scienze sanitarie. Vengono aggiunte le lauree in “Scienze della nutrizione umana”, “Biotecnologie mediche”, “Scienze infermieristiche ed ostetriche”, “Scienze delle professioni sanitarie” (riabilitative, della prevenzione, delle tecniche diagnostiche). Per le lauree in Biotecnologie, Scienze infermieristiche e Scienze delle professioni sanitarie il piano di studi deve comprendere almeno 48 crediti nel settore disciplinare medico.

Nella Seconda parte verrà pubblicato, a breve, cosa cambia e cosa non va per le ex 60/A, 59/A, 57/A, 54/A e 40/A  relativamente agli insegnamenti nei diversi indirizzi.

 

Attilio Pasqualini (attiliopasqualini@gmail.com)