Tale decreto ha recepito le direttive 99/30/CE e 00/69/CE riguardanti i valori limite di qualità dell’aria relativi a biossido di zolfo, ossidi di azoto, PM10, piombo, benzene e monossido di carbonio.
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All’entrata in vigore del decreto: VALORE LIMITE (ug/m3) |
All’entrata in vigore del PARTENZA (ug/m3) decreto: VALORE D
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1/1/2005
(ug/m3) |
1/1/2010
(ug/m3) |
Valore limite per la protezione della salute umana |
24 ore |
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65 |
50
(Da non superare più di 7 volte l’anno) |
Valore limite per la protezione della salute umana |
Valore limite per la protezione della salute umana |
anno |
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44,8 |
40 |
20 |
Il decreto ministeriale 2/4/2002 n. 60, inoltre, all’articolo 39 modifica il
decreto ministeriale 21/4/1999 n. 163. In base a queste modifiche viene stabilita
una sinergia tra l’attività del sindaco e quella regionale sulla base dei piani
e programmi che le regioni devono predisporre in base al decreto legislativo
4/8/1999 n. 351.
In particolare il sindaco adotta le misure di limitazione
della circolazione negli agglomerati o zone nelle quali sussiste il superamento
o il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme.