L'Ecologia a scuola: una proposta di percorso ambientale

Legislazione
Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60

Tale decreto ha recepito le direttive 99/30/CE e 00/69/CE riguardanti i valori limite di qualità dell’aria relativi a biossido di zolfo, ossidi di azoto, PM10, piombo, benzene e monossido di carbonio.

   
All’entrata in vigore del decreto: VALORE LIMITE (ug/m3)
All’entrata in vigore del PARTENZA (ug/m3) decreto: VALORE D
1/1/2005
(ug/m3)
1/1/2010
(ug/m3)
Valore limite per la protezione della salute umana
24 ore
 
65
50 (Da non superare più di 7 volte l’anno)
Valore limite per la protezione della salute umana
Valore limite per la protezione della salute umana
anno
 
44,8
40
20

Il decreto ministeriale 2/4/2002 n. 60, inoltre, all’articolo 39 modifica il decreto ministeriale 21/4/1999 n. 163. In base a queste modifiche viene stabilita una sinergia tra l’attività del sindaco e quella regionale sulla base dei piani e programmi che le regioni devono predisporre in base al decreto legislativo 4/8/1999 n. 351.

In particolare il sindaco adotta le misure di limitazione della circolazione negli agglomerati o zone nelle quali sussiste il superamento o il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme.

 

C. Ponzone