In tale quadro viene abrogato l’obbligo di invio del rapporto annuale sulla qualità dell’aria
da parte dei comuni individuati dal DM 21/4/1999 n. 163 anche se, fino all’attuazione
delle disposizioni indicate dal decreto legislativo n. 351 da parte delle regioni,
continuano ad applicarsi le misure precedentemente adottate dai sindaci, le quali
possono essere rimodulate sulla base delle condizioni di qualità dell’aria.
Per
quanto riguarda gli IPA le misure sulla limitazione e/o divieto della circolazione
vengono adottate sulla base dei piani di risanamento e tutela della qualità dell’aria
di cui al DPR 24/5/1988 n. 203.
L’articolo 38 del DM 2/4/2002 n. 60 stabilisce che fino alla data entro la quale
devono essere raggiunti i valori limite (2005 e 2010 in base all’inquinante considerato),
restano in vigore i valori limite fissati dal DPCM 28/3/1983 e dal DPR 24/5/1988
n.203. Per valutare i livelli di particelle sospese, in riferimento al valore
limite, si utilizzano i dati di PM10 moltiplicati per un fattore pari a 1,2.
Il DM 2/4/2002 inoltre, va ad abrogare le disposizioni relative al biossido di
zolfo, al biossido di azoto, alle particelle sospese e al PM10, al piombo, al
monossido di carbonio ed al benzene contenute nei seguenti decreti:
- DPCM 28/3/1983
- DPR 24/5/1988 n. 203 (Articoli 20, 21, 22 e 23 - Allegati I, II, III e IV)
- DM 20/5/1991
- DPR 10/1/1992
- DM 15/4/1994
- DM 25/11/1994
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